Statuto dell’Associazione

Statuto dell’Associazione

ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

L’anno 2018, il giorno 05 del mese di Settembre i Signori:
– Simona Santonastaso nata il 06/02/1970 a Bologna e residente in Bologna via degli Stradelli Guelfi 76/5 C.F.SNTSMN70B46A944C
– Virginia Bonarelli nata il 17/05/1988 a Bologna e residente in Bologna vicolo dei Prati n. 1/3 C.F. BNRVGN88E57A944G
– Marcello Fanni nato il 19/11/1963 a Cagliari e residente in Bologna via degli Stradelli Guelfi 76/5 C.F. FNNMCL63S19B354S

Convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Tra i signori sopra menzionati viene costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica non riconosciuta e senza fini di lucro denominata Compagnia KAIROSdanza Associazione sportiva dilettantistica.
Articolo 2) L’Associazione ha sede in Bologna via degli Stradelli Guelfi 76/5. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.
Articolo 3) La durata, gli scopi e le finalità dell’Associazione, il patrimonio, le norme sull’ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali, sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto.
Articolo 4) La quota annuale associativa dei Soci che entreranno a far parte dell’Associazione e quella per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Articolo 5) L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Articolo 6) A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all’unanimità, eleggono i Signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono:
– Simona Santonastaso alla carica di Presidente
– Virginia Bonarelli alla carica di Vicepresidente
– Marcello Fanni alla carica di Segretario
Tutti accettano le rispettive cariche.
Articolo 7) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad Enti riconosciuti dal CONI ed iscritte al Registro Nazionale del CONI.

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell’Associazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna 05/09/2018

Simona Santonastaso
Bonarelli Virginia
Fanni Marcello

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO I
Denominazione – Sede
Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita l’ associazione sportiva dilettantistica denominata “Compagnia KAIROSdanza Associazione sportiva dilettantistica”, con sede in Bologna via degli Stradelli Guelfi 76/5. La denominazione sociale potrà essere anche così sintetizzata: “Compagnia KAIROSdanza ASD”.
La modifica della sede sociale potrà avvenire con delibera dell’assemblea ordinaria della associazione e non costituirà modifica del presente statuto.

TITOLO ΙΙ
Scopo – Finalità
Articolo2
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Articolo 3
L’associazione si propone di:
a) promuovere e sviluppare l’attività sportiva dilettantistica della DANZA SPORTIVA in particolare nelle discipline danze accademiche, coreografiche, internazionali, nazionali, regionali, street dance;
b) promuovere e sviluppare l’attività sportiva dilettantistica della GINNASTICA in particolare nelle discipline Attività Sportiva Ginnastica Finalizzata alla Salute ed al Fitness;
c) organizzare corsi, stage, eventi sportivi-culturali-ricreativi, workshop, seminari, feste, manifestazioni, saggi in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
d) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive della danza e della ginnastica;
e) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
f) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
g) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
h) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
i) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
l) svolgere attività di tipo commerciale, propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo, purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all’attività istituzionale, come previsto dalle leggi e dai regolamenti.

TITOLO ΙΙΙ
Soci
Articolo4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le società e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Articolo 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne la richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci dell’Associazione dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere firmata dall’esercente la potestà.
Articolo 6
La qualifica di socio dà diritto:
-a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
-a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
-a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
Articolo 7
I soci sono tenuti:
-all’osservanza dello statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
-al pagamento della quota annuale associativa e i contributi periodici stabiliti in funzione dei programmi di attività.
La quota annuale associativa e i contributi periodici dovranno essere determinati annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso la quota annuale non potrà mai essere restituita. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Perdita della qualifica di socio
Articolo 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
Articolo 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a sei mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Articolo 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’articolo 9, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV
Risorse economiche – Fondo Comune
Articolo 11
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità, donazioni, e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali per esempio spettacoli di intrattenimento, attività ludiche e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale
Articolo 12
L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

TITOLO V
Organi dell’Associazione
Articolo 13
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il consiglio direttivo
c) il presidente;
d) organo di controllo (se nominato)
Articolo 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affliggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività, almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul sito internet, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
Articolo 15
L’assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri dell’organo di controllo (se eletto);
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall’organo di controllo (se eletto) o da almeno 1/10 degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Articolo 16
Nelle assemblee- ordinarie e straordinarie- hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo 17
L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti.
Articolo 18
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Articolo 19
Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni.
I componenti del consiglio restano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1\3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, e-mail da spedire o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
h) affidare con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
I Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall’incarico.
Articolo 20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause,uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Articolo 21
Il Presidente ha rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
Articolo 22
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
Articolo 23
L’organo di controllo, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzione di controllo, viene eletto dall’assemblea, può essere composto da un revisore che resta in carica 3 anni. L’organo deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la correttezza del rendiconto economico e finanziario e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e delle assemblee, senza diritto di voto.

TITOLO VI
Scioglimento
Articolo 24
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23\12\1996,n. 662
Norma finale
Articolo 25
L’associazione assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonchè agli Statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilierà mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 26
La definizione di qualsiasi controversia che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’associazione è di competenza del Foro di Bologna.
Articolo 27
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti.

 

Bologna, 5/09/2018